Un’ingiustizia e un diritto negato da quasi 20 anni per via dell’errata interpretazione di un accordo sindacale. Il tribunale del lavoro di Torino ha accolto il ricorso di due psicologhe torinesi e ha condannato il loro ente previdenziale, l’Enpap, a pagare le indennità di maternità sul totale del loro reddito professionale. Cosa che prima della sentenza era impedita dal fatto che le due libere professioniste lavorano, per alcune ore alla settimana, anche con l’Asl. È la prima causa di questo tipo in Italia, ma potrebbe riguardare migliaia di altre donne.

 

I motivi del ricorso

Le due psicologhe, assistite dall’avvocato Angelica Savoini, sono libere professioniste, ma hanno anche una convenzione a tempo indeterminato con l’Asl e prestano servizio per alcune ore alla settimana in un ambulatorio pubblico. Anche se versano i contributi all’Enpap su tutto il reddito professionale (prodotto sia privatamente, sia come convenzionate Asl) al momento della maternità l’Enpap nega di erogare quanto stabilito dalla legge. Lo fa in virtù di un vecchio accordo collettivo (rinnovato nel tempo) che prevede che alla libera professionista convenzionata, l’indennità debba erogarla l’Asl. Ma questo vuol dire ricevere un importo di gran lunga inferiore a quanto spetta loro, anche perché l’Asl calcola l’assegno sulla base delle sole ore lavorate nel pubblico e solo per 14 settimane, invece dei 5 mesi previsti per i liberi professionisti.